Sez. 1, Sentenza n. 11053 del 02/04/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156252 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
L'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 può essere concessa solo quando, a causa della quantità o della qualità delle armi, debba ritenersi di lieve entità il fatto oggetto della imputazione, considerato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive e non solo in quelle relative all'elemento quantitativo e qualitativo dell'arma. (nella specie l'imputato, latitante, deteneva illegalmente una pistola calibro 7, 65 durante il tempo della sua evasione. (V mass n 153090; (V mass n 148606; (V mass n 146635).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)