Sez. 5, Sentenza n. 13079 del 17/06/2005 (Rv. 582672 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Società "non operative"o "di comodo" - Imposta versata in eccedenza - Divieto di rimborso ex art. 3, comma 45, della legge n. 662 del 1996 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di imposta sul valore aggiunto(IVA), il divieto di rimborso introdotto per le società "non operative" o "di comodo" dal comma 45 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (con decorrenza "dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996"), concernente l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni di non operatività previste dal comma 37 della medesima disposizione, deve essere inteso, in base al chiaro tenore testuale della norma, nel senso di ricomprendere in ogni caso l'eccedenza di credito indicata nella dichiarazione, anche se costituita, in tutto o in parte, da crediti riportati da anni precedenti, nei quali la società era operativa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 37 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)