Sez. 3, Sentenza n. 9090 del 14/04/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155538 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - LIMITE DI COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE: DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - LIMITE DI COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE: DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO.*
Le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali di cui all'art. 25 della legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento si saldano alla normativa statale purché siano impartite nei limiti di compatibilità con le Disposizioni qualitative e temporali stabilite dalla legge e siano dirette a coloro che effettuino scarichi già esistenti. (fattispecie relativa a deliberazione del 27 luglio 1976, n. 3619 della giunta della regione Lazio, diretta agli enti locali competenti per legge al rilascio delle autorizzazioni, che la S.C. ha ritenuto non poter integrare la fattispecie aperta di cui al secondo alinea dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento). (Conf mass n 152547).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)