Sez. 4, Sentenza n. 120 del 12/11/1987 Ud. (dep. 12/01/1988) Rv. 177373 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - MODALITÀ - SUPERAMENTO DI CICLISTA - VEICOLO PROVENIENTE DA OPPOSTA DIREZIONE DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - MODALITÀ - SUPERAMENTO DI CICLISTA - VEICOLO PROVENIENTE DA OPPOSTA DIREZIONE DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO.*
La manovra di sorpasso costituisce, di per se stessa, un momento di turbamento della circolazione e va, quindi, eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, e cioè solo quando il conducente del veicolo sorpassante abbia una completa visibilità e uno spazio libero sufficiente che deve comprendere lo spazio completo occorrente per portare a termine il superamento, sia in relazione alla velocità dei due veicoli, sia in rapporto all'ampiezza e alle caratteristiche della strada e alle condizioni del traffico. (nella specie il conducente del veicolo sorpassante è stato ritenuto responsabile della collisione per avere iniziato la manovra di sorpasso quando aveva già avvistato un veicolo, proveniente dall'opposta direzione di marcia, in fase di sorpasso di una autocorriera ferma). (V, mass n 135199; (Conf, mass n 146850).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 106 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)