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Sez. 2, Sentenza n. 690 del 10/03/1971 (Rv. 350463 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA - CRITERI - NEGATORIA SERVITUTIS - INDICAZIONE DEL FONDO SU CUI LA SERVITU VIENE ESERCITATA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350463-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA - CRITERI - NEGATORIA SERVITUTIS - INDICAZIONE DEL FONDO SU CUI LA SERVITU VIENE ESERCITATA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 163 n 3 cod proc civ esige che l'atto di citazione contenga la Determinazione della cosa oggetto della domanda e, cioe, in definitiva, la individuazione del bene materiale cui tende la pretesa, piu che la specificazione degli elementi concreti in relazione ai quali il diritto si configura sul piano tecnico. Pertanto, nell'Azione rivolta a contestare l'esistenza di una servitu di passaggio, basta che l'attore indichi, con sufficiente Determinazione, il fondo su cui tale servitu viene esercitata, non essendo anche necessaria la indicazione del fondo dominante. L'impossibilita di individuare tale fondo, nella carenza di risultanze processuali utili allo scopo, puo, infatti, incidere soltanto sulla qualificazione giuridica dell'Azione e condizionare il conseguente accertamento di merito circa la titolarita del diritto e la sua violazione, ma non gia riflettersi sulla perfezione formale della citazione, per cio che attiene all'indicazione della cosa oggetto della domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)