Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori
Testo in vigore al
Art. 13
1. Meta' degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sara' assegnata in proprieta' e meta' sara' destinata alla locazione.
2. I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprieta' che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.
3. I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilita' di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sara' fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprieta' a norma dell'art. 14.
4. Annualmente si procedera' altresi' all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.
Art. 14
1. L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprieta' avverra' a mezzo di promessa di vendita con consegna, immediata e pagamento rateale.
2. L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.- Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art.
22. Il Comitato di attuazione fissera' annualmente il termine entro il quale dovra' avvenire il riscatto.
4. L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione e' stata accolta.
5. Sara' all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.
6. E' in facolta' dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonche' di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito purche' ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.
Art. 15
1. L'assegnatario potra', alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualita' di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.
2. La cessione fatta in difformita' delle disposizioni del regolamento e' nulla di pieno diritto.
Art. 16
1. Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari.
Art. 17
1. All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che restera' obbligato a detta corresponsione.
2. All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilita' consecutive, la Gestione I.N.A.-Casa intimera' ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sara' pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e determinera' la perdita del diritto all'alloggio.
3. Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-Casa lo assegnera' ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sara' tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme gia' versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-Casa. Il rimborso avverra' a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.
Art. 18
1. L'assegnatario potra' stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidita' assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidita' assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.
Art. 19
1. La meta' degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'art. 13, sara' affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sara' versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa.
2. Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-Casa trasferira', mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprieta' degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costituiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente.
3. Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verra' stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.
Art. 20
1. Dopo i primi sette anni, il Comitato provvedera' a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprieta', dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22.
2. Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.
3. Le rate per gli assegnatari in proprieta' degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.
Art. 21
1. Il Ministro per il tesoro, pentito il Comitato interministeriale del credito, potra' autorizzare la Gestione I.N.A.-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20.
2. Il Ministro per il tesoro potra' autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.
Art. 22
1. Oltre il contributo previsto dall'art. 5, lo Stato corrispondera' alla Gestione I.N.A.-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano.
2. Tale contributo sara' corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.
3. Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.
4. L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprieta' saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti nell'art. 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprieta', l'uno per cento andra' a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3274
Art. 24
1. I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.
2. La disposizione di cui al comma precedente non da' luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
3. Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.
4. Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreche' siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964.
Art. 25
1. Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.
2. Tali annualita' di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'art. 5, lettera a), nonche' a copertura delle annualita' di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni.
3. Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvedera' alla determinazione definitiva delle annualita' complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procedera' al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sara' imputata a riduzione delle annualita' dovute nel periodo successive al settennio.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.
5. Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.
Art. 26
1. I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.
2. Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.
Art. 27
1. Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-Casa, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'art. 1.
2. L'azione giudiziaria e' sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.
Art. 28
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.
Art. 29
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI