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Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 15/06/1973 (Rv. 364699 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - GRATUITO - PER COMPAGNIA E COMUNE DIVERTIMENTO - COLPO DI SONNO DEL TRASPORTATO GRATUITAMENTE - CORRESPONSABILITA PER INCIDENTE STRADALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364699-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - GRATUITO - PER COMPAGNIA E COMUNE DIVERTIMENTO - COLPO DI SONNO DEL TRASPORTATO GRATUITAMENTE - CORRESPONSABILITA PER INCIDENTE STRADALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Colui che, trasportato gratuitamente per tenere compagnia al conducente e per realizzare in comune con questi un viaggio di divertimento, riporta danno per effetto di un sinistro stradale, non concorre nella colpa del conducente per il fatto di essersi, durante il viaggio, abbandonato al sonno, se non abbia assunto l'Obbligo di collaborare, con un'attenta vigilanza, alla guida del veicolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)