Sez. 1 - , Ordinanza n. 25316 del 25/10/2017 (Rv. 646058 - 01)
POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE | Riempimento contro la volontà dell’emittente - Irrilevanza - Responsabilità della banca per omesso controllo della regolarità del titolo - Mancata prova della mala fede del portatore - Rilevanza.
POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE
In tema di circolazione di assegno circolare sussiste la responsabilità della banca, per violazione dell'obbligo di diligenza nella verifica della regolarità del titolo, anche se il prenditore lo abbia acquistato nel ragionevole dubbio o sospetto sulla sua regolare provenienza, non essendo configurabile in tale ipotesi la malafede, solo in presenza della quale l'art. 1994 c.c. consente di opporre al portatore l'acquisto del titolo a non domino.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la mala fede del portatore dell’assegno sulla base del mero sospetto in ordine all'origine del titolo, manifestato con richiesta d'informazioni alla banca ed in considerazione del mancato esercizio di azioni giudiziali nei confronti del “tradens”).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1994, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)