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Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea1, (in prosieguo "regolamento di base"), in particolare gli articoli 5 e 6,

Il regolamento di base stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce "l'Agenzia europea per la sicurezza aerea" (qui di seguito brevemente denominata "l'Agenzia") al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione.

La normativa esistente nel settore dell'aviazione in materia di manutenzione specificata all'allegato II del regolamento (CE) n. 3922/91 del Consiglio2 è abrogata a partire dal 28 settembre 2003.

È necessario adottare regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento di base.

Le imprese ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi; la Commissione è tenuta ad adottare delle apposite misure per specificare condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità.

L'esigenza di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; l'Agenzia dovrebbe sviluppare delle specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa.

Si rende necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica ed alle amministrazioni degli Stati membri per adottare nuovi quadri normativi; inoltre, è necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento di base.

Le prescrizioni contenute nel presente regolamento si basano sul parere emesso dall'Agenzia(3) in conformità agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le misure fornite da questo regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea(4) definite dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:

  1. a) immatricolati in uno Stato membro; oppure

  2. b) immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili il cui controllo delle norme di sicurezza sia stato assegnato ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore della Comunità, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento di base.

3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei autorizzati così come definiti dal diritto comunitario.

Art. 2

Definizioni Ai fini del regolamento di base, valgono le seguenti definizioni:

  1. a) per "aeromobile" s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;

  2. b) per "personale autorizzato a certificare" s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;

  3. c) per "componente" s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

  4. d) per "navigabilità" s'intendono tutti i processi che garantiscono, in qualsiasi momento del loro ciclo operativo, la conformità dell'aeromobile alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;

  5. e) per "JAA" si intendono le autorità aeronautiche riunite;

  6. f) per "JAR" si intendono i requisiti aeronautici comuni;

  7. g) per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come aeroplano, con massa massima al decollo superiore a 5700 kg oppure un elicottero plurimotore;

  8. h) per "manutenzione" si intende una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;

  9. i) per "impresa" s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di essi. Tale impresa può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

  10. j) per "ispezione pre-volo" s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto.

  11. k) per «aeromobile ELA1» si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

    1. i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    2. ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1200 kg;

    3. iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per le mongolfiere, 1050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

    4. iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1000 m3 per i dirigibili a gas.

  12. l) per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

    1. i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

    2. ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

    3. iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

    4. iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

    5. v) una cabina non pressurizzata.

  13. m) per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

Art. 3 Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità

1. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità ai disposti dell'allegato I.

2. Le imprese e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi ai disposti dell'allegato I e, laddove necessario, a quelli di cui agli articoli 4 e 5.

3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione.

4. Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.

Art. 4 Approvazione delle imprese di manutenzione

1. Le imprese addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II.

2. Le approvazioni alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano conformi a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 145.B.50(2) dell'allegato II, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 145 e l'allegato II possono essere conclusi entro un anno. I certificati di riemissione in servizio emessi da un'organizzazione approvata ai sensi della regolamentazione JAA durante quello specifico periodo di un anno si riterranno emessi in conformità al presente regolamento.

3. Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di navigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, in virtù degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che stabilisce un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.

4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).

Art. 5 Personale autorizzato a certificare

1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).

2. Tutte le licenze di manutentore aeronautico, compresi, quando presenti, tutti i limiti tecnici associati alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

3. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell’allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso dei privilegi di cui al punto 66.A.20(a) del presente allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuovi privilegi al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.

4. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un’abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare i propri privilegi fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell’allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 del presente allegato.

5. I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d’esame conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità si considerano conformi al presente regolamento.

6. Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:

  1. i) per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri;

  2. ii) per i componenti;

i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le imprese di manutenzione situate al di fuori dell’Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall’Agenzia.

Art. 6 Requisiti per la formazione alla manutenzione

1. Le imprese addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato IV per essere autorizzate a:

  1. a) condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o

  2. b) condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e

  3. c) effettuare esami; e

  4. d) rilasciare certificati di addestramento.

2. Le approvazioni a favore di imprese che si occupano di formazione nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in virtù dei requisiti e delle procedure JAA e valide all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emessi in conformità a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 147.B.130 (b) dell'allegato IV, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 147 e l'allegato IV possono essere conclusi entro un anno.

3. La formazione di base che risponde ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità può essere iniziata fino a un anno dopo la suddetta data. Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali svolti nell’ambito di tali corsi rispondono ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità.

4. Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità e svolti dall’autorità competente o da un’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui all’allegato IV (parte 147) non nell’ambito di un corso di formazione approvato, possono essere svolti fino a un anno dopo la data in cui il presente regolamento acquista validità.

5. I corsi di formazione per tipo e gli esami per tipo conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità iniziano e terminano non oltre un anno dopo la suddetta data.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) le disposizioni dell’allegato I, tranne M.A.201 h), punto 2 e M.A.708 c), si applicano a partire dal 28 settembre 2005;

  2. b) il punto M.A.201 f) dell’allegato I si applica agli aeromobili che non sono impiegati in trasporto aereo commerciale effettuato da vettori di paesi terzi a partire dal 28 settembre 2009.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:

  1. a) le disposizioni dell’allegato I per il trasporto aereo non commerciale, fino al 28 settembre 2009;

  2. b) le disposizioni dell'allegato I, capitolo I per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2008;

  3. c) le seguenti disposizioni dell'allegato II fino al 28 settembre 2006:

    145.A.30(e) argomentazioni relative al fattore umano;

    145.A.30(g) applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo superiore a 5700 kg,

    145.A.30(h)(1) applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo superiore a 5700 kg,

    145.A.30(j)(1), appendice IV,

    145.A.30(j)(2), appendice IV;

  4. d) le seguenti disposizioni dell'allegato II, fino al 28 settembre 2008:

    145.A.30(g) applicabile ad areomobili con una massa massima al decollo pari a 5700 kg o inferiore,

    145.A.30(h)(1) applicabile ad aeromobili con una massa massima al decollo pari a 5700 kg o inferiore,

    145.A.30(h)(2);

  5. e) le disposizioni dell'allegato III applicabili ad aeromobili con una massa massima al decollo superiore a 5700 kg, fino al 28 settembre 2005;

  6. f) le disposizioni dell'allegato III, applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo pari a 5700 kg, o inferiore, fino al 28 settembre 2006;

  7. g) per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l'allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2011:

    M.A.606 g) e M.A.801 b), punto 2, dell'allegato I (parte M),

    145.A.30 g) e h) dell'allegato II (parte 145);

  8. h) per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2000 kg non impiegati per il trasporto aereo commerciale:

    1. i) fino al 28 settembre 2012, il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;

    2. ii) fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), contenuto nelle disposizioni elencate di seguito:

      M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),

      145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145);

  9. i) per la manutenzione dei velivoli ELA1 non destinati al trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:

    1. i) il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;

    2. ii) il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), che figura nelle disposizioni che seguono:

      M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),

      145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145).

4. Gli Stati membri possono emettere approvazioni riguardanti gli allegati II e IV a durata limitata fino al 28 settembre 2007.

5. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, ne informerà sia la Commissione sia l'Agenzia.

6. L'Agenzia effettuerà una valutazione dell'implicazione delle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi possibili emendamenti ad esso, entro il 28 marzo 2005.

7. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) le disposizioni del punto M.A.706(k) dell’allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

  2. b) le disposizioni del punto 7.7 dell’appendice I dell’allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

  3. c) le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell’allegato I (parte M) o alla sezione A dell’allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell’AESA, primo rilascio, come stabilito dall’appendice II dell’allegato I (parte M) e dall’appendice I dell’allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;

  4. d) le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell’allegato I (parte M), dall’appendice III dell’allegato II (parte 145), dall’appendice V dell’allegato III (parte 66) o dall’appendice II dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010;

  5. e)

8. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell’appendice III dell’allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data in cui il presente regolamento acquista validità, la durata si calcola a partire dalla data in cui il presente regolamento acquista validità.

9. L’Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.

Art. 8 Misure adottate dall’Agenzia

1. L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui agli allegati del presente regolamento.

2. Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.

3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui agli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (3) Parere AESA 1/2003 del 1o settembre 2003. (4) Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.