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Sez. 1, Sentenza n. 1343 del 05/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200238 - 01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Processo indiziario - Valutazione degli indizi - Controllo da parte della Corte di Cassazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200238-01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione

In tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi; la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati dal Legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)