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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5001 del 14/03/2016 (Rv. 639009 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente - Accertamento incidentale dello stesso - Necessità - Limiti - Pronuncia giudiziale a cognizione piena di accertamento del credito - Rinvio ad essa - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639009-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)