Sez. 2, Sentenza n. 2752 del 18/11/1964 (Rv. 304114 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI - INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - EFFETTI - CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RISCATTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI - INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - EFFETTI - CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RISCATTO.*
L'Assicurazione volontaria per l'invalidita e vecchiaia, consistente nella volontaria prosecuzione del versamento dei contributi da parte del lavoratore assicurato, costituisce una continuazione dell'Assicurazione obbligatoria. Di conseguenza, l'Assicurazione obbligatoria, che ne costituisce il necessario presupposto, sia venuta meno per essere stata interamente sostituita con il trattamento di quietanza, a seguito dell'Esercizio, da parte dell'assicurato, della facolta di riscatto, di cui all'art. 9 del DL 7 aprile 1948 n. 262. (Conf 2060'63, V 1542, 1544, 1545).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)