Sez. L, Sentenza n. 23265 del 08/11/2007 (Rv. 600154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Disciplina "ex" art. 2126 cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di lavoro autonomo ancorchè parasubordinato - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE
Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato. (Fattispecie relativa al conferimento, da parte dell'Ordine Mauriziano, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un medico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)