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Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli – Strumenti. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671523-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale

imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).

Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 104, Costituzione art. 107, Costituzione art. 110, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)