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Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 02/10/1967 (Rv. 329433 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - IMPEDIMENTO DI UN GIUDICE - PRECEDENZA DELLA MENZIONE DELL'IMPEDIMENTO RISPETTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329433-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - IMPEDIMENTO DI UN GIUDICE - PRECEDENZA DELLA MENZIONE DELL'IMPEDIMENTO RISPETTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NECESSITA.*

La sottoscrizione, da parte dei giudici che l, hanno deliberata, costituisce un requisito essenziale della sentenza e la sua Mancanza e causa di nullita assoluta ed insanabile. Il difetto di sottoscrizione della sentenza collegiale, per morte o altro impedimento, da parte di alcuno dei giudici che l, hanno deliberata non produce la nullita della pronunzia, essendo in tale caso sufficiente la sottoscrizione degli altri componenti il collegio, a condizione, peraltro, che la menzione dell, impedimento, in calce alla sentenza stessa, preceda la sottoscrizione di tutti gli altri giudicanti, dato che, altrimenti, mancherebbe la garanzia che costoro abbiano avuto cognizione, all, atto della firma, della dichiarazione suddetta e verrebbe meno il presupposto per l, efficacia certificante che l, art.132, ultimo comma, cod.proc.civ. attribuisce, in modo esclusivo, all, attestazione degli altri membri del collegio. -nella specie e stato ritenuto insufficiente, al fine di escludere la nullita di cui trattasi, che la menzione dell, impedimento fosse seguita dalla sottoscrizione di uno solo degli altri giudici-. Conforme alla sentenza n.622-66, massima n. 321236.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)