Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 109 Revoca dall'impiego
1. La revoca dall'impiego comporta l'allontanamento definitivo dal servizio. Fermo il disposto dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, i limiti di servizio per il conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti dall'art. 12 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.
Art. 110 Destituzione
1. La destituzione comporta l'allontanamento definitivo dal servizio, nonche' l'applicazione delle norme previste dal testo unico delle disposizioni per ]e pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.
2. Ai fini del trattamento di pensione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 16 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915 e successive modificazioni, si applicano ai casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 118 e 119.
Art. 111 Mancanze punibili con il rimprovero scritto
1. Il personale incorre nella punizione del rimprovero scritto per lievi irregolarita' nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nel comportamento in servizio.
Art. 112 Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio
1. Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:
a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze
previste nell'articolo precedente;b) per inosservanza dell'orario di servizio;
c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
d) per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;
e) per condotta irregolare;
f) per tolleranza di irregolarita', di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
g) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;
h) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.
Art. 113 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni
1. Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:
a) per particolare gravita' o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
c) per ubriachezza constatata all'atto della presentazione in servizio oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
d) per contravvenzione al disposto dell'art. 51;
e) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;
f) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
g) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori, colleghi o inferiori;
h) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarita', dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda. o vantaggio per se' o per terzi.
2. Le mancanze commesse dal personale, direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni.
Art. 114 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni
1. Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni:
a) per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
b) per rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
d) per contravvenzione alle leggi o ai regolamenti in materia di imposte di consumo, dogana, poste, monopoli, sanita' pubblica, commesse in occasione del servizio;
e) per avere commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per se' e danno per l'Azienda;
f) per inosservanza di leggi o regolamenti che avrebbe potuto recare pregiudizio all'esercizio e danno all'Azienda ed alle persone, anche se l'evento non si e verificato;
g) per rifiuto, da parte del personale dei treni, ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione ed alla custodia dei bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione e manipolazione di materiali, di assoggettarsi a visite personali disposte per giustificato motivo, considerando, per rifiuto, anche il tentativo di sottrarsi alla visita stessa.
h) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda
2. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni.
Art. 115 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
1. Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni:
a) per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
b) per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;
c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda;
e) per abuso di autorita';
f) per uso dell'impiego a fini personali;
g) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a se' o a terzi, ancorche' l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravita', altrimenti perseguibile.
2. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.
Art. 116 Mancanze punibili con la retrocessione
1. Il personale incorre nella retrocessione:
a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
b) per grave abuso di fiducia;
c) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti nell'adempimento del servizio;
d) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio medesimo, salvo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali dei dipendenti;
e) in genere, per qualsiasi fatto grave che, comunque, dimostri
incapacita' ad esercitare degnamente le funzioni del proprio ufficio.
2. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la
revoca dall'impiego.
Art. 117 Mancanze punibili con la revoca dall'impiego
1. Il personale incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente dall'azione penale:
a) per recidiva nelle mancanze previste nell'articolo precedente;
b) per avere occultato ai superiori i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o di merci o di qualsiasi altra cosa di spettanza della Azienda o ad essa affidata per
qualsiasi causa o per avere occultato le circostanze di tali delitti; c) per essere stato trovato in stato di ubriachezza durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla Sicurezza dell'esercizio;d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi od apparecchi interessanti la sicurezza dello esercizio, ancorche' non ne sia derivato danno al materiale o alle persone;
e) per irregolarita', trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti, dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi od anche con danni gravi alle persone;
f) per violazione del segreto d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda od a privati;
g) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;
h) per mancata fede al giuramento;
i) per il possesso, non giustificato da plausibile ragione, durante il servizio, da parte del personale indicato alla lettera g) dell'art. 114, di oggetti che possano servire a perpetrare o mascherare furti o manomissioni;
l) in genere, per qualsiasi fatto grave che dimostri difetto di rettitudine oppure tolleranza di abusi, di gravita' tale da dimostrare incapacita' ad adempiere degnamente gli obblighi di servizio.
Art. 118 Mancanze punibili con la destituzione
1. Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:
a) per particolare gravita' delle mancanze previste dall'articolo precedente;
b) per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza della Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per convivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;
c) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;
d) per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;
e) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
f) per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda;
g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita';
h) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materia infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato danno;
i) per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;
l) in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravita' tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.
Art. 119 Destituzione di diritto
1. Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale e' dichiarata dal direttore generale:
a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, nonche' per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsita';
b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.
2. Il direttore generale, adottando le stesse modalita', ha facolta' di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare.
Art. 120 Devoluzione delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio
1. L'importo delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio e' devoluto all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.
Art. 121 Concorso di mancanze
1. Il colpevole di piu' mancanze, accertate con unico procedimento, incorre nella punizione comminata per la mancanza piu' grave.
Art. 122 Concorso di piu' persone nella mancanza
1. Quando una mancanza sia stata commessa, da due o piu' persone, in seguito a concerto tra di loro, la punizione puo' essere aumentata fino a due gradi per i promotori e di un grado per gli altri.
2. In ogni caso, gli istigatori, i coadiutori, i complici e coloro che, avendone l'obbligo, omettono deliberamente di denunziare fatti costituenti mancanze disciplinari, sono puniti come gli autori principali.
Art. 123 Tentativo
1. Il tentativo, quando sia configurabile e non sia contemplato espressamente come mancanza autonoma, e' punito con la sanzione prevista per la mancanza perfetta, diminuita di un grado.
Art. 124 Circostanze attenuanti
1. Quando concorrono circostanze attenuanti o buoni precedenti dell'incolpato, puo' essere inflitta una sanzione di grado inferiore a quella comminata per la mancanza commessa.
Capo II. Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 125 Competenza a giudicare le mancanze
1. Per le mancanze punibili con la destituzione, la revoca e la retrocessione sono competenti a deliberare:
a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori;
b) il Ministro, previo parere del Consiglio di disciplina, per il restante personale.
2. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo sono competenti a deliberare:
a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale con qualifiche di ispettore capo e superiori;
b) il direttore generale, previo parere del Consiglio di disciplina, per il rimanente personale direttivo.
3. Per le altre mancanze sono competenti le autorita' indicate nell'annessa tabella (allegato n. 14).
4. La potesta' disciplinare non puo' essere delegata, salvo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.
Art. 126 Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
1. Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonche' di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:
1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;
2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;
3) personale dei settori dell'esercizio.
2. I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonche' del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.
3. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.
4. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.
5. Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare; tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o piu' rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.
6. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.
7. Il consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profitto professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.
8. Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonche' per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.
9. Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.
10. Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
11. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma.
Art. 127 Modalita' per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina
1. Il presidente ed i membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro.
2. Con le stesse modalita' vengono nominati:
a) un presidente supplente e quattro membri supplenti, scelti negli stessi gruppi di personale ai quali appartengono il presidente ed i membri effettivi;
b) un segretario, scelto fra il personale direttivo di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.
3. Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parita' si intende approvata la proposta piu' favorevole all'incolpato.
4. Per quanto attiene al procedimento davanti al Consiglio di disciplina sono, in ogni caso, applicabili le norme degli articoli 136, 137, 138 e 139.
5. I componenti del Consiglio di disciplina rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.
Art. 128 Procedimento per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e con la multa
1. Le sanzioni per le mancanze punibili col rimprovero scritto e con la multa sono inflitte, senza l'osservanza di particolari formalita', dopo l'accertamento dei fatti, previa contestazione degli addebiti e audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.
Art. 129 Instaurazione formale del procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare, per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzioni piu' gravi, non si intende formalmente instaurato se non quando sia stata contestata la mancanza all'incolpato, mediante comunicazione scritta, a meno che l'incolpato stesso non sia, stato sospeso dal servizio in via cautelare, nel quale caso il procedimento si intende instaurato col provvedimento di sospensione.
2. La comunicazione deve specificare i fatti addebitati.
3. Se la mancanza e' punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni, la comunicazione deve specificare anche la norma dalla quale la mancanza e' contemplata. Se la mancanza e' punibile con una sanzione piu' grave, la specificazione della norma dalla quale la mancanza e' contemplata spetta agli organi di cui e' obbligatorio il parere ai sensi degli articoli 125 e 131.
4. Tutte le comunicazioni, da farsi per iscritto all'inizio, nel corso ed a conclusione del procedimento, hanno luogo mediante consegna di copia conforme dell'atto all'incolpato che ne rilascia ricevuta sull'originale.
5. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere la comunicazione e' fatto constare, agli effetti della decorrenza dei termini, mediante attestazione del funzionario incaricato della consegna.
6. Ove la consegna non sia possibile, la comunicazione e' fatta impiego raccomandato con ricevuta di ritorno.