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Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 23/06/1976 (Rv. 381138 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEL CREDITORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381138-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEL CREDITORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*

Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e nei modi di cui agli artt 602 e seguenti cod proc civ (nella specie, avendo ad oggetto un bene la cui alienazione da parte del debitore era stata revocata per frode), sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore. Da cio consegue che, nel giudizio di opposizione avverso detta esecuzione, promosso dal terzo ad essa sottoposto, il debitore deve ritenersi, assieme al creditore, legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti produrra effetti immediati e diretti l'accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni dell'Azione esecutiva contro il terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)