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Sez. 1, Sentenza n. 2699 del 08/06/1992 Cc. (dep. 17/06/1992) Rv. 190666 - 01

Elezioni - Reati elettorali | Promessa di voti contro l'impegno del candidato ad elargire favoritismi - Reato di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190666-01

Elezioni - Reati elettorali

Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi è sanzionato dall'art. 86 del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice, di cui all'art. 416 bis cod. pen., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)