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Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno

Testo in vigore al

Art. 2

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art. 3

1. Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della Provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

2. Il decreto di nomina dell'istruttore conterra' la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarra', per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

3. Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia, richiesta, deve nominare un commissario.

4. Il Ministro dell'economia nazionale potra' promuovere emanazione del decreto suddetto.

Art. 4

1. Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non e' obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovra' comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

Art. 5

1. Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

2. Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il Commissario scrivera' nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Art. 6

1. Salvo la facolta' discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podesta' e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

2. Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

  1. 1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

  2. 2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;

  3. 3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

  4. 4° le conclusioni.

Art. 7

1. Qualunque possessore potra' presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario puo' disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Capo II. Affrancazioni.

Art. 8

1. Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazioni agrarie si terra' sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Art. 9

1. Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procedera' alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 10

1. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia.

2. Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 11

1. Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avvisera' le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si rechera' sopraluogo.

2. Egli fara' risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potra' disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso fara' menzione di cio' nei verbali ed allighera' le scritture che gli venissero presentate.

3. Il perito terra' conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presentera' al Commissario.

Art. 12

1. La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non puo' farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

2. Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminera' anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sara' lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

3. Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potra' farsi luogo, nelle Provincie ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Art. 13

1. Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fissera' prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinera' poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota.

2. Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terra' presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantita' dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione sono gia' in possesso e la possibilita' che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Art. 14

1. Contro le decisioni del Commissario, nel capo con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, decidera' definitivamente.

2. Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.

3. Il decreto del Ministro sara' comunicato al Commissario, che ne curera' la notificazione e l'esecuzione.

4. Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'economia nazionale non potra' aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la Corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

Art. 15

1. Il Commissario puo' incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

2. Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario credera' apportarvi, dovra' essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione.

3. Del deposito sara' dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

4. Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

5. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto rendera' esecutivo il progetto.

6. Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvedera' per la risoluzione di esse in contenzioso e potra' rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

7. Il progetto reso esecutivo dal Commissario sara' titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Art. 16

1. Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

2. Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Capo III. Scioglimento delle promiscuità.

Art. 17

1. Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'articolo 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuita'.

2. Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuita', a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale sara' corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podesta' dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorita' forestale.

Art. 18

1. I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuita' che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessati e dell'autorita' forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuita'.

Art. 19

1. Il Ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del Commissario, potra' con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuita' esistenti, che lo scioglimento.

Art. 20

1. Qualora la promiscuita' per condominio consista nel diritto alla proprieta' degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprieta' del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverra' mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Art. 21

1. Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprieta' di alberi su terre comuni, la promiscuita' sara' sciolta nel modo seguente:

2. Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

3. Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

4. Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sara' pari al valore del diritto ceduto dal Comune.

5. Le stesse norme saranno adottate quando la proprieta' degli alberi appartenga al Comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprieta' del suolo.

Art. 22

1. Quando la proprieta' degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si fara' luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporra' un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.