Sez. 2, Sentenza n. 1577 del 13/02/1987 (Rv. 450991 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE - SPOGLIO - COMMESSO DAL COMPOSSESSORE IN DANNO DEGLI ALTRI POSSESSORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE - SPOGLIO - COMMESSO DAL COMPOSSESSORE IN DANNO DEGLI ALTRI POSSESSORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di spoglio, che può essere commesso anche dal compossessore in danno degli altri possessori attraverso l'estensione, violenta o clandestina, del possesso in termini di esclusività, la violenza (quale elemento oggettivo dello spossessamento) non deve necessariamente consistere in un'attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore. (Conf 3896/85, mass n 441473; (Conf 1101/81, mass n 411652; (Conf 5932/78, mass n 395756; (Conf 5498/78, mass n 395280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)