Sez. 2, Sentenza n. 313 del 23/12/1998 Ud. (dep. 13/01/1999) Rv. 212201 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Delitto tentato - Termine - Decorrenza - Indicazione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo suo atto, qualificabile come tentativo. (Fattispecie in tema di tentata truffa in cui la condotta posta in essere dal reo è stata scoperta alcuni mesi dopo l'ultimo atto qualificabile come tentativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)