Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 08/06/1966 (Rv. 323010 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - IMPUGNAZIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - IMPUGNAZIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata si verifica solo quando le diverse parti della sentenza siano fra loro indipendenti, per modo che l'una possa sussistere pur venendo meno l'altra, e non anche quando una parte costituisce esclusivamente una conseguenza della precedente, ossia una statuizione che abbia per necessario presupposto l'altra statuizione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)