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Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 08/11/1965 Ud. (dep. 25/01/1966) Rv. 100276 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100276-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*

L'assoluzione per insufficienza di prove presuppone la esistenza d'una serie incompleta di elementi di accusa, oppure un contrasto tra elementi probatori sfavorevoli ed elementi favorevoli all'imputato, elementi che, senza svalutarsi a vicenda, creino uno stato di oggettiva incertezza. Il Sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove non ha per oggetto il riesame degli elementi acquisiti al processo(giacche un riesame simile si tradurrebbe in una inammissibile valutazione critica delle prove), ma e limitato esclusivamente alla motivazione della sentenza, al controllo della eventuale Mancanza di motivazione sulle ragioni del dubbio, ed alla valutazione della coerenza logica del ragionamento attraverso il quale il giudice e pervenuto ad adottare la formula dubitativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)