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Sez. 5, Sentenza n. 12612 del 19/12/2025 Ud. (dep. 03/04/2026) Rv. 289883-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Componenti del collegio sindacale - Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale - Preventivo accordo con gli amministratori - Necessità - Esclusione - Dolo - Contenuto - Prova - Elementi sintomatici - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289883-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che l'inerzia, negligenza o imperizia, nell'esercizio dei poteri di controllo, siano caratterizzate, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, anche nella forma di dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segni esteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo in cui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l'elevato importo delle stesse).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)