Sez. 3, Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007 (Rv. 599063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Art. 357 cod. proc. civ. - Abrogazione - Ordinanza di inammissibilità - Ricorribilità in cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)