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Sez. 3, Sentenza n. 3851 del 24/04/1996 (Rv. 497245 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Procedimento per convalida di sfratto per finita locazione - Procedimento ordinario per cessazione della locazione - Pendenza davanti a giudici diversi - Litispendenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497245-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Non sussiste litispendenza tra un procedimento per convalida di licenza(o di sfratto) per finita locazione e un procedimento ordinario avente ad oggetto l'accertamento della data di cessazione della locazione, atteso che i due procedimenti, pur avendo in comune la stessa causa di merito, sono differenziati dalla possibilità, nel procedimento speciale, che l'azione si esaurisca con la convalida o che pur espandendosi, a seguito dell'opposizione dell'intimato, nell'ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa, approdi al risultato dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, cosi realizzandosi effetti di cui l'azione non è suscettibile nel procedimento ordinario e riservati dalla legge espressamente alla competenza funzionale del giudice adito in sede di convalida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)