Sez. L, Sentenza n. 10717 del 05/06/2004 (Rv. 573405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento - Imprese del settore siderurgico - Presupposti - Possibilità di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo nel triennio 1994 - 1996 - Limiti - Lavoratori già espulsi dal settore siderurgico - Maturazione dei requisiti nel triennio 1994 - 1996 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il prepensionamento dei dipendenti di imprese siderurgiche, previsto dall'art. 8, comma primo, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e modificato dal decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) per i lavoratori dipendenti ad una certa data ed aventi un'età anagrafica e/o un'anzianità contributiva tale da essere prossimi al conseguimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia e/o di anzianità, ovvero per i lavoratori che, secondo quanto disposto dal comma secondo del medesimo art. 8, nel triennio 1994-1996 abbiano maturato quei requisiti, che costituisce uno strumento finalizzato al risanamento del settore siderurgico, mentre il prepensionamento previsto dall'art. 8, comma primo - bis, del decreto - legge n. 299 del 1994, inserito dalla legge di conversione n. 451 del 1994, per i dipendenti che fossero già stati espulsi dal settore siderurgico, non persegue finalità di risanamento (imposte, tra l'altro, da obblighi comunitari), ma integra una misura di sostegno per quei lavoratori che fossero stati collocati in mobilità ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che fossero stati licenziati entro il 31 dicembre 1994 per cessazione o riduzione di attività da aziende siderurgiche, che godevano dell'indennità di mobilità di cui all'art. 16 della legge n. 223 del 1991, rientrando le imprese siderurgiche nel campo di applicazione dell'intervento di integrazione salariale. Ne consegue che difettano i presupposti per estendere ai lavoratori cui si riferisce l'art. 8, comma primo - bis, la possibilità, prevista dall'art. 8, comma secondo, di maturare i requisiti anagrafici o contributivi nel triennio 1994 - 1996, essendo quest'ultima disposizione chiaramente finalizzata al soddisfacimento di esigenze imprenditoriali e quindi destinata ad operare solo per i lavoratori ancora occupati presso le imprese da risanare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 8, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 novies CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)