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Sez. 3, Sentenza n. 2630 del 20/10/1964 (Rv. 303953 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303953-01

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice di merito costituisce una valutazione di fatto, che e sottratta al controllo della suprema Corte ogni qualvolta sia immune da vizi logici e giuridici e ogni qualvolta, in particolare, sia immune dalla violazione di quelle norme giuridiche che, disposte dal legislatore per l'interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all'interpretazione degli Atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi in particolare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)