Sez. 3, Sentenza n. 2630 del 20/10/1964 (Rv. 303953 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice di merito costituisce una valutazione di fatto, che e sottratta al controllo della suprema Corte ogni qualvolta sia immune da vizi logici e giuridici e ogni qualvolta, in particolare, sia immune dalla violazione di quelle norme giuridiche che, disposte dal legislatore per l'interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all'interpretazione degli Atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi in particolare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)