Sez. 3, Sentenza n. 1553 del 23/06/1967 (Rv. 328303 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - DENUNCIA - TEMPESTIVITA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL COMPRATORE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - DENUNCIA - TEMPESTIVITA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL COMPRATORE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Il compratore, che intende far valere la garanzia di buon funzionamento oppure quella per vizi o difetti della cosa venduta, e tenuto a provare di aver osservato le condizioni stabilite per tali azioni e, quindi, di aver fatto la denunzia entro il termine fissato, rispettivamente, dagli artt. 1512 e 1495 cod. civ. pertanto, la contestazione del venditore circa la tempestivita della denunzia, non essendo una eccezione in senso sostanziale, non investe l'Onere della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)