Sez. L, Sentenza n. 3463 del 08/04/1987 (Rv. 452463 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CAPO AUTONOMO DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CAPO AUTONOMO DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'interesse della parte vittoriosa nel merito a dolersi della mancata o insufficiente attribuzione delle spese giudiziali sorge direttamente dalla sentenza e non dall'impugnazione del soccombente con la conseguenza che l'impugnazione del predetto capo si presenta come autonoma e deve essere proposta nel termine ordinario, e non in quello più ampio previsto per l'impugnazione incidentale tardiva. (Conf 6622/83, mass n 431349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)