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Sez. L - , Sentenza n. 26803 del 23/10/2018 (Rv. 651203 - 01)

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Preclusioni ex art. 38 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Dipendenti di società privatizzate - Esclusione - Svolgimento di servizio pubblico - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651203-01

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI

L'art. 38 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui esclude dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, i dipendenti di alcune pubbliche amministrazioni, ha natura tassativa e non può pertanto applicarsi ai dipendenti di società private, restando irrilevante che tali società, con la privatizzazione, abbiano assunto la gestione di un servizio pubblico essenziale in luogo del soggetto pubblico che lo espletava in precedenza (nella specie, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.); ne consegue che i dipendenti delle predette società che abbiano svolto una delle funzioni elettorali sopra indicate hanno diritto al compenso ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, trattandosi di assenza giustificata dal luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 38, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 29/11/1992 num. 69 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)