Sez. U, Sentenza n. 3941 del 23/04/1987 (Rv. 452791 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA - CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA - CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Fra i Tributi devoluti alla Competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, a norma dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, esula il contributo che deve essere versato all'ente nazionale per la cellulosa e la carta dalle imprese operanti nel settore, secondo la previsione della legge 13 giugno 1935 n. 1453. Ne consegue che le controversie inerenti a tale contributo, ancorché insorgano in via d'impugnazione del ruolo, spettano alla cognizione del giudice ordinario. (contra 4507/78, mass n 394180).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1935 num. 1453 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)