Sez. 3, Ordinanza n. 2905 del 03/11/1994 Cc. (dep. 06/12/1994) Rv. 200725 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Costruzione abusiva ultimata - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Condizioni.
Edilizia - Costruzione edilizia
La direttiva n. 31 della legge delega, l'ampliamento dell'area di operatività del sequestro preventivo attuato dal codice di rito del 1988 e la finalità legislativamente prevista di evitare l'agevolazione della commissione di altri reati rendono ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva ultimata, purché si dimostri che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri specifici reati, considerati quale conseguenzialità logica della fattispecie criminosa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)