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Sez. 3, Sentenza n. 19056 del 05/09/2006 (Rv. 591784 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Condizione dell'avvenuto compimento dell'esecuzione forzata - Interpretazione - Individuazione del momento di chiusura dell'esecuzione forzata con riferimento alla specie di esecuzione - Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Concreta realizzazione del credito - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591784-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Nel regime dell'esecuzione forzata esattoriale sulla base del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla novella del d.lgs. n. 46 del 1999, la norma del terzo comma dell'art. 54 di detto d.P.R., là dove prevedeva che i soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 53, che si fossero ritenuti lesi dall'esecuzione esattoriale, potessero agire contro l'esattore per il risarcimento del danno, "dopo il compimento dell'esecuzione forzata", dev'essere interpretata nel senso che con questa espressione il legislatore abbia voluto riferirsi al momento di chiusura dell'esecuzione forzata individuabile in relazione alle varie specie della stessa. Ne consegue che, con riguardo ad esecuzione esattoriale per espropriazione presso terzi di un credito, il compimento dell'esecuzione si identifica nella pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, che segna il momento di chiusura di tale procedura, mentre nessun rilievo condizionante la proponibilità dell'azione risarcitoria può attribuirsi al momento della concreta realizzazione, da parte dell'esattore assegnatario, del credito assegnato, collocandosi tale vicenda al di fuori dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)