Sez. 1, Sentenza n. 13989 del 20/10/1999 Ud. (dep. 06/12/1999) Rv. 214823 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità prevista dall'art. 525 comma secondo cod. proc. pen. - Configurabilità - Limiti - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poiché l'art. 637 cod. proc. pen. richiama l'art. 525 stesso codice, ma il precedente art. 636 richiama le disposizioni dei titoli primo e secondo del libro VII, tra le quali quelle degli artt. 492, 493 e 495, solo in quanto siano applicabili e nei limiti della richiesta di revisione, la nullità assoluta di cui al citato art. 525 nel giudizio di revisione ha un'applicazione più limitata, attenendo al momento deliberativo della sentenza, ma non anche necessariamente al momento celebrativo del dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era lamentata l'omessa rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione della Corte d'appello, osservando che, data la particolarità del giudizio di revisione, che è condizionato dall'istanza di revisione e dal giudizio sull'ammissibilità di questa, la nullità prevista dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen. ricorre solo quando la sentenza sia pronunciata in base a materiale probatorio raccolto da giudici diversi da quelli che deliberano la sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 492, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)