Sez. L, Sentenza n. 15093 del 26/06/2009 (Rv. 608891 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Azione di accertamento di invalidità di un atto - Potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità diversa da quella fatta valere dall'attore - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio, di esecuzione di un atto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per illiceità dei motivi, ritenendo che detta nullità era stata dedotta dal ricorrente nell'ambito del complesso delle richieste, per cui non vi era stata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)