Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
Testo in vigore al
Art. 4
1. Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, gia' modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 502, dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e' elevato da L. 200.000 a L. 250.000.
Art. 5
1. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono abrogate.
Art. 6
1. Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge gravera' sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.
Art. 7
1. I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalita' dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778:
a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata delle prestazioni;
b) agli ufficiali giudiziari;
c) al personale aggregato delle carceri;
d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1;
f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica ancorche' raffermati o vincolati a ferma speciale.
2. Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera, a) del presete articolo, nonche' ad altri personali non classifficati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.
Art. 8
1. Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.
2. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile, ferma inoltre la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
3. Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non puo' superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile.
4. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.
5. Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui e' tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.
6. Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliere di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del teste unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
7. A favore dei Comuni e delle Province che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore al quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ed anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli su indicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facolta' di eccedere, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela , i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.
8. L'art. 8 dei decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, e' abrogato.
Art. 9
1. Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente art. 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
2. Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia, tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto del commi terzo e quarto del precedente art. 8 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.
3. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato -, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del quinto comma del precedente art. 8.
Art. 10
1. In sede di conguaglio sara' effettuato il recupero dell'acconto concesso dalla legge 1 marzo 1949, n. 44.
Art. 11
1. L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1 ottobre-31 dicembre 1948, 1 gennaio-31 marzo 1949, 1 aprile-30 giugno 1949.
Art. 12
1. Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'art. 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza, istituito con l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui finiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche', sulla 13ยช mensilita' istituita con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.
Art. 13
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, con le entrate conseguenti dai provvedimenti sottoindicati: decreto Ministeriale 14 dicembre 1948 (Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1948); decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23; decreti del Presidente della, Repubblica 14 dicembre 1948, numeri 1421 e 1422; legge 7 gennaio 1949, n. 1; legge 17 gennaio 1949, n. 6; legge 21 gennaio 1949, n. 8; legge 26 gennaio, 1949, n. 10; legge 15 febbraio 1949, n. 33.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 14
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietato il cumulo di un trattamento di attivita' con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a L. 50.0000 mensili, allorche' i predetti trattamenti sono a carico:
1) dello Stato;
2) delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9.
2. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare.
4. Gli Enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato, di quiescenza o di un trattamento di attivita' presso un altro degli Enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attivita' o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.5
Art. 15
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 novembre 1948, salvo che per le norme contenute nell'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Milano, addi' 12 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI