diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 20/02/1991 (Rv. 471023 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite | Determinazione della quota di pensione di riversibilità spettante - Criteri.
Stato
decisa il 1991-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471023-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite

La durata del matrimonio che costituisce parametro legale per la determinazione della quota di pensione di riversibilità spettante, in base al nuovo testo dell'art. 9 della legge n. 74 del 1987 all'ex coniuge, in concorso con il coniuge superstite, non introduce un esclusivo sistema automatico di quantificazione agganciato al mero dato numerico, dovendosi tener conto anche degli altri dati di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile ed afferenti come le condizioni economiche delle parti - alla natura assistenziale dello stesso, di cui la quota di pensione di riversibilità è la prosecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)