Sez. 1, Sentenza n. 6185 del 30/11/1995 Cc. (dep. 06/02/1996) Rv. 203654 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Comportamenti del semilibero che abbiano dato luogo a procedimenti penali - Valutazione ai fini della compatibilità o meno con la prosecuzione della misura - Attesa dell'esito dei procedimenti penali - Necessità - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di semilibertà, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere dal semilibero con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti abbiano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice attenda l'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione, la quale, d'altra parte, non implica neppure la necessità di prendere congiuntamente in esame anche la condotta tenuta dal semilibero nella casa circondariale e nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)