Sez. L, Sentenza n. 12862 del 03/09/2003 (Rv. 566536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Miglioramenti pensionistici ex art. 3 della legge n. 544 del 1988 - Applicabilità - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Hanno diritto alle maggiorazioni della pensione di vecchiaia previste dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 i titolari di pensioni aventi decorrenza compresa tra il primo gennaio 1984 e il 31 dicembre 1989, costituite per effetto di almeno 781 settimane di contribuzione, a prescindere dal fatto che la pensione goduta fosse stata integrata al minimo alla data del 31 dicembre 1989 o solo successivamente, non godendo della integrazione al minimo al 31 dicembre 1989 per superamento dei limiti di reddito.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1988 num. 544 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)