Sez. 6, Sentenza n. 116 del 22/01/1970 Ud. (dep. 13/02/1970) Rv. 113948 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*
L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato al dibattimento, sia di primo che di secondo grado, non da luogo a una nullita assoluta a mente dell'art 185 n 3 cpp ma a nullita relativa e come tale sanabile, per avere l'imputato stesso e il difensore, con il loro silenzio e la loro acquiescenza, concorso al verificarsi della stessa nullita. (Conf 113026, 111632, 111015, anno 1969, ed ivi citate V 111334, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)