Sez. 1, Sentenza n. 597 del 09/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167463 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONI DELLA IDONEITÀ DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONI DELLA IDONEITÀ DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ESTREMI.*
In tema di accertamento della volontà omicida, la idoneità dell'Azione, se va valutata in concreto, non deve, tuttavia, essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l'Azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile. Infatti, il giudizio di idoneità non è una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata ex post, ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento della Azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare ed a quelle speciali eventualmente a conoscenza dello agente. (V mass n 154767; (V mass n 157256, per quanto valgano).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)