Sez. 3, Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025 (Rv. 675808-02)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta - Proposizione in via incidentale - Necessità - Proponibilità in via principale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE - In genere.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda in discorso, proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)