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Sez. 2, Sentenza n. 761 del 29/04/1965 (Rv. 311461 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - RINUNCIA ABDICATIVA - NEGOZIO UNILATERALE NON RECETTIZIO - RINUNCIA MANIFESTATA ESTERIORMENTE - ATTO SCRITTO - TRASCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1965-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311461-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - RINUNCIA ABDICATIVA - NEGOZIO UNILATERALE NON RECETTIZIO - RINUNCIA MANIFESTATA ESTERIORMENTE - ATTO SCRITTO - TRASCRIZIONE.*

La rinuncia abdicativa ad una servitu puo validamente effettuarsi mediante un valido negozio unilaterale, e questo non e recettizio. La rinuncia, tuttavia, che deve solo essere manifestata nel mondo esterno perche produca i suoi effetti abdicativi, deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata (art. 1350 n.5 cod.civ.) e, perche sia opponibile a determinarsi terzi, deve essere trascritta ai sensi dell'art.2643 n.5 cod.civ.. (V. 3129/56, 4719/57, 3253/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)