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Sez. 2, Sentenza n. 1311 del 14/10/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162598 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE PREVISTA DALLA SECONDA IPOTESI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 630 DEL CODICE PENALE - AMMISSIONE DI FATTI GIÀ NOTI AGLI INQUIRENTI - ATTENUANTE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162598-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE PREVISTA DALLA SECONDA IPOTESI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 630 DEL CODICE PENALE - AMMISSIONE DI FATTI GIÀ NOTI AGLI INQUIRENTI - ATTENUANTE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'attenuante prevista dalla seconda ipotesi del quinto comma dell'art. 630 cod. pen. che prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi non è applicabile a chi si sia limitato ad ammettere quanto sia già venuto "aliunde" a conoscenza degli inquirenti. (nella fattispecie l'imputato solo nel terzo interrogatorio, a quindici giorni di distanza dal primo, aveva rivelato i nomi dei correi, premettendo che lo faceva dopo aver appreso che altri avevano già detto la verità). (V mass n 149449; (V mass n 149419).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5, Legge 30/12/1980 num. 894

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)