Sez. 1, Sentenza n. 4172 del 17/06/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205493 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi | Questioni relative all'esistenza della misura - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi
Il riesame ' diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare e non anche di quelli incidenti sulla persistenza della stessa, onde con esso sono deducibili soltanto vizi genetici del provvedimento coercitivo e non quelli influenti sul mantenimento di efficacia, coma la mancanza o la nullità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dovendo questi ultimi essere fatti valere in un separato procedimento al cui esito il giudice procedente è tenuto a provvedere con ordinanza soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a ricorso "per saltum" avverso ordinanza applicativa della misura cautelare, con il quale si lamentava la sopravvenuta inefficacia della misura stessa per omesso interrogatorio dell'indagato entro i cinque giorni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)