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Sez. L, Sentenza n. 1086 del 03/02/1994 (Rv. 485192 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Mancata indicazione della residenza dell'attore - Nullità dell'atto - Esclusione - limiti - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485192-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto

La mancata indicazione della residenza dell'attore nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. non determina alcuna nullità dell'atto introduttivo se non si traduce nella impossibilità di identificare con certezza la parte ricorrente; in relazione a tale interpretazione della norma non è prospettabile alcun contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di garanzia del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., posto che le regole in ordine alla puntuale identificazione dei soggetti del processo valgono simmetricamente nei confronti di tutte le parti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)