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Sez. L, Sentenza n. 3358 del 14/06/1979 (Rv. 399758 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - BENEFICI COMBATTENTISTICI PREVISTI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - ESTENSIONE EX ART 4 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 AI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399758-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - BENEFICI COMBATTENTISTICI PREVISTI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - ESTENSIONE EX ART 4 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 AI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art 4 comma quarto della legge 9 ottobre 1971 n 824, che ha esteso l'ambito di applicazione della legge 24 maggio 1970 n 336 (contenente norme a favore dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici ex combattenti e assimilati) anche ai dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie: istituto Federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria) non si riferisce soltanto alla pensione derivante dall'Assicurazione generale obbligatoria a carico dell'INPS, ma riguarda altresi i trattamenti pensionistici di carattere integrativo e sussidiario a carico di enti speciali e dello stesso ente datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)