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Sez. 1, Sentenza n. 8593 del 11/08/1993 (Rv. 483416 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Inefficacia | Mancata notifica nei termini di legge - Necessità - Nullità o irregolarità della notificazione - Inefficacia - Configurabilità - Esclusione - Azione esperibile.
Stato
decisa il 1993-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483416-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Inefficacia

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'art. 644 cod. proc. civ., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ.. Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all'art. 644 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)