Sez. L, Sentenza n. 401 del 23/01/1990 (Rv. 464956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONSORZIO COMUNALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONSORZIO COMUNALE - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 38 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - secondo cui non sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria per Invalidità e vecchiaia gli operai, agenti od impiegati delle province e dei comuni purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - trova applicazione anche per i dipendenti di un consorzio comunale, atteso che la suddetta norma, anche se letteralmente riguarda i soli dipendenti dei comuni (e delle province), è suscettibile di una tale interpretazione estensiva, essendo il rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi equiparato a quello del personale dei comuni (e delle province); pertanto, un consorzio comunale non è tenuto a versare all'i.N.P.S. i contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in favore del suo personale dipendente, trovando applicazione l'esonero di cui al cit. Art. 38. (Conf 3210/87, mass n 452274).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)